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art. 1 Ogni partito può decidere secondo modalità interne di cambiare il proprio simbolo, la propria denominazione (nome del partito) e altri principi contenuto in esso.

art. 2 Il nuovo Statuto rispetto al vecchio deve contenere almeno una nozione fondamentale, in modo da non permettere al partito di andare in direzione opposta alle convinzioni che aveva avuto fino ad allora; ma soltanto facendolo evolvere.

art. 3 Il partito non può procedere a più di un cambio radicale Statuto nel corso di un anno solare, anche se in presenza di una nuova gestione del partito stesso.